Addio interessi sulle cartelle esattoriali: non si pagano più sanzioni e interessi ma solo la tassa dovuta, lo dice la Cassazione.
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza con cui sancisce che in alcuni casi non si dovranno più pagare sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali, ma solamente la tassa dovuta. Ecco quali sono i casi interessati dall’ordinanza e quali soggetti coinvolgono.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza che, in determinati casi, annulla l’obbligo di pagare sanzioni e interessi maturati sulle cartelle esattoriali, riducendo di fatto il debito dei contribuenti morosi, che dovranno preoccuparsi di saldare unicamente la tassa dovuta. Stando all’ordinanza emessa, il contribuente può chiedere la prescrizione del ruolo delle somme aggiuntive (sanzioni e interessi) dopo la decorrenza di un determinato periodo di tempo dalla data di notifica di una cartella esattoriale.
La prescrizione standard non faceva distinzione tra cartella esattoriale e importi aggiuntivi, ma l’ordinanza n. 4960 del 26 febbraio 2024 ha dato ragione ad un contribuente che aveva fatto ricorso per chiedere l’annullamento delle cifre aggiuntive di una cartella esattoriale a suo carico poichè per queste era sopraggiunta la prescrizione. Infatti, la prescrizione per la tassa non pagata e quella per i suoi interessi e le sue sanzioni, ha tempistiche diverse, per cui ci si può esimere dal pagamento degli importi aggiuntivi se decorre il tempo necessario, fermo restando l’obbligo di pagare la tassa originaria.
Addio interessi sulle cartelle esattoriali
Per capire un pò meglio la situazione, è necessario specificare che le sanzioni e gli interessi delle cartelle esattoriali che fanno riferimento ad imposte evase nei confronti dello Stato centrale, cadono in prescrizione se non si ricevono comunicazioni per 5 anni. Solamente in questo caso, il contribuente può chiedere lo sgravio parziale riferito unicamente alle cifre aggiuntive a cui la prescrizione si riferisce. Infatti, il tributo non pagato in origine “sopravvive” a questa prescrizione fino a 10 anni dalla prima notifica.
Inoltre, è da chiarire che ogni comunicazione che il contribuente riceve da parte dello Stato (solleciti di pagamento, altri interessi e sanzioni, ecc.), azzera il conto della prescrizione e lo fa ripartire da zero. L’unico caso in cui si può chiedere lo sgravio è quindi se lo Stato non si fa sentire per 5 anni di fila. Non fanno differenza le modalità di comunicazione (raccomandata A/R, PEC, ecc.), l’importante è che il contribuente non riceva notifiche di alcun tipo, altrimenti è tenuto a pagare quanto dovuto.