Pensione a 62 anni, la nuova misura Quota 103 farà cambiare tutto: i requisiti per accedervi, le modalità di calcolo dell’importo e i termini di avvio saranno oggetto di significative modifiche.
Tutto è pronto per il debutto della nuova Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 non ha introdotto cambiamenti nei requisiti per accedere alla pensione anticipata, ma ha apportato variazioni nelle regole di calcolo dell’importo e nei tempi di avvio. L’Inps, attraverso la circolare del 27 febbraio, fornisce tutte le indicazioni pratiche necessarie.
Pensione a 62 anni: le modifiche della Quota 103
Nel 2024, la pensione anticipata flessibile rimane invariata, con la possibilità di richiederla al compimento di almeno 62 anni e con un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il requisito contributivo è valutato considerando tutte le contribuzioni versate o accreditate all’assicurato. Tuttavia, è necessario soddisfare contemporaneamente il requisito di almeno 35 anni di contribuzione, escludendo periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione previdenziale competente per il trattamento pensionistico.
Non possono accedere alla pensione anticipata flessibile il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Il calcolo degli importi della pensione Quota 103 segue le regole del sistema contributivo. La pensione anticipata flessibile è concessa fino a un importo lordo mensile massimo, che non può superare quattro volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno, secondo la legislazione in vigore. Nel 2024, l’importo massimo è di 2.394,44 euro al mese.
Se all’atto della liquidazione della pensione l’importo mensile lordo è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, ma successivamente supera il limite massimo a causa di una ricostituzione della pensione, verrà corrisposto un importo mensile lordo pari al massimo consentito.
Data di decorrenza
Per coloro che soddisfano i requisiti di 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nel corso del 2024, la data di decorrenza del trattamento pensionistico è determinata come segue.
Sette mesi dopo il soddisfacimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi. Di conseguenza, la pensione non può iniziare prima del 1° settembre 2024, se il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, oppure prima del 2 agosto 2024, se il trattamento è liquidato dalla gestione esclusiva dell’AGO.
Nove mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questo caso, la pensione non può iniziare prima del 2 ottobre 2024, se il trattamento pensionistico è liquidato dalla gestione esclusiva dell’AGO, o prima del 1° novembre 2024, se il trattamento è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.