Come trattare fiscalmente i redditi generati dalla cripto attività? Ecco quali sono le regole giuridiche che disciplinano le valute digitali. Facciamo chiarezza.
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per le criptovalute o valute digitali, ma non è ancora chiaro come debbano essere indicati i guadagni derivanti dalla cripto attività nella Dichiarazione dei Redditi. Sono tantissimi i dubbi che sorgono ai trader contribuenti che dall’attività di trading online riescono a generare un profitto. Scopriamo in questa guida il trattamento fiscale delle criptovalute.
Cosa sono le criptovalute e come funzionano?
Prima di comprendere il trattamento fiscale delle criptovalute è necessario capire cosa sono e come funzionano. Le criptovalute sono valute virtuali che possono essere create attraverso l’attività di mining. Il miner, che governa la catena di blocchi o blockchain, genera la criptovaluta, eseguendo calcoli matematici complessi.
Gli investitori ed i trader ottengono valuta digitale acquistandola dai siti di Exchange, la scambiano e la compravendono con altri soggetti. Una volta acquisita la valuta digitale, è possibile scegliere se detenerla in un wallet con finalità di investimento, spenderla per concludere acquisti sul web oppure cederla su altre piattaforme di scambio, nel caso in cui si abbiano finalità speculative.
La normativa fiscale sulle criptovalute
L’articolo 1 comma 126 della Manovra di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova disciplina fiscale per quanto concerne le criptovalute detenute da soggetti che risiedono in Italia.
Le “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”
rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria.
Dal punto di vista della normativa fiscale bisogna distinguere:
- la normativa legata al monitoraggio fiscale delle valute virtuali nel quadro RW;
- la normativa legata alle imposte dirette per la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valuta virtuale;
- la normativa ai fini IVA che riguarda gli operatori economici che scambiano valute digitali.
Imposte dirette per le plusvalenze da cessione di criptovalute
La normativa vigente prevede che i proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso di criptovalute rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, co. 1, lettera c-sexies del TUIR. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore ai 2mila euro, l’eccedenza viene dedotta integralmente. È importante che la minusvalenza venga indicata nella Dichiarazione dei Redditi.
Non assume alcuna rilevanza fiscale la permuta tra criptovalute. Sono considerate operazioni fiscalmente rilevanti: la conversione di una criptovaluta in euro, o in altre valute FIAT, l’utilizzo di una criptovaluta per l’acquisto di un bene o servizio e l’utilizzo di una criptovaluta per l’acquisto di un NFT.